Art. 35.
(Deliberazioni del collegio giudicante).

      1. Il collegio giudicante delibera la sentenza in segreto in camera di consiglio.
      2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata non oltre il termine di trenta giorni.

 

Pag. 70


      3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile.
      4. Sono ammesse le sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.
      5. Per le sentenze pronunciate secondo equità si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 5, 36, comma 1, e 50, comma 2.